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I dritti marittimi di Monaco e Villafranca tra XVI e XVIII secolo 75
Talora, forme di riparazione a carattere forfetario erano previste
anche “ex post”, a frode fatta. L’istruzione del consolato di Nizza del 16
luglio 1750 prevedeva espressamente, nel caso di legni condotti in
porto per l’inosservanza del dritto, la possibilità di valutare «se il capi-
tano fac[esse] qualche offerta per comporre la confiscazione, o qualche
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impegno per mezzo del proprio console» ; e un quarto di secolo dopo
(inizio 1776) due patroni di diversa nazionalità (Antonio Terese «sici-
liano» e Domenico Vassallo di Porto Maurizio), dopo essere stati scoperti
a occultare della merce, offriranno del denaro «per prevenire ogni pro-
cedimento» (250 lire il primo, 102 il secondo) . Ma anche in questo
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caso possiamo parlare dell’ufficializzazione di una prassi già in uso da
diverso tempo: sappiamo infatti che il 2 settembre 1660 il capitano
Claudio Fabron di Marsiglia, «passato fora senza pagar il drito delle
merci» con la sua barca Nostra Signora del Rosario di 700 cantari, pro-
pose agli «accensatori» del dritto di Villafranca che lo avevano fatto arre-
stare un versamento di 70 pezze da 8 reali «per li viaggi come sopra
passati fora» . Un poco bizzarra la vicenda di Francesco Noghero di
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Mataró, che con il suo pinco San Nicolò stava trasportando nell’estate
1716 del vino catalano a Genova: bloccato mentre cercava di evitare la
sosta obbligata a Monaco, venne processato e rilasciato in cambio del
pagamento di 150 lire, ma avendo soltanto 98 lire versò tale quota pro-
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mettendo di pagare il resto con una lettera di cambio . Per non dire
delle volte in cui si arrivò a decretare veri e propri “condoni”: come
accadde il 17 ottobre 1613, allorché Onorato II stabilì che i vascelli di
portata minore a 500 salme i quali «avessero per l’adietro fraudato il
dritto di Monaco» potessero «senza timore di pena alcuna» tornare a
frequentare il porto, «con condizione però che fra due mesi da comin-
ciarsi dalla pubblicazione del presente compariscano tali fraudatori a
prestare la solita e dovuta obedienza a tale dritto» .
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senza però essersi allora ricercato un rigoroso prezzo delle stesse merci, meno proceduto ad
alcuna verificazione del loro peso, si convenne buonamente l’indomani giorno delle quattor-
dici o sia sotto il giorno d’ieri tra lo stesso comparente [il “ricevitore”] ed il sopracarico a lire
seicento il suddetto dritto». Per la verità, sulla nave verranno in seguito ritrovate anche
13.268 «piastre di Spagna» in 15 sacchetti, circostanza che fece saltare l’accordo e comportò
pene (pecuniaria in un caso, detentiva nell’altro) per capitano e sopracarico.
56 Adam, CN, 3B2.
57 Adam, DV, m a, 6. Il patrone siciliano aveva «tralasciato di consegnare il tabaco»;
quello ligure aveva omesso di denunciare una parte del carico di vino.
58 Anp, AE/B/III/405. A seguire, la promessa del capitano, che conteneva al tempo
stesso una bozza di accordo: «venir d’hor avanti cominciando nel presente viaggio con
detta sua barcha, prestar la dovuta obedienza e pagar per ogni viaggio pezze trenta cin-
que, quali serviranno tanto d’andata che di ritorno».
59 Appm, A39. Alla fine Alberto di Monaco lo grazierà del pagamento della differenza.
60 Ibidem.
n.45 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Aprile 2019
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)