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Comportamenti sociali e attribuzioni simbolico-funzionali...     269


                    potrebbe lasciare spazio ad equivoci fuorvianti. Primo fra tutti quello
                    di sottintendere l’esercizio della piena titolarità su tali beni, in termini
                    di autonomia di gestione e godimento illimitato, da parte del soggetto
                    istituzionale collettivo che è il governo cittadino.
                       Le Universitates meridionali, pur disponendo di singoli beni o diritti
                    – edifici, terreni, esercizi di riscossione etc. – comunque non sarebbero
                    state dotate di un patrimonio comune e della stessa giurisdizione sul
                    relativo distretto territoriale, se non in piena età moderna, ma ancora
                    allora con limiti e restrizioni notevoli imposte dal potere centrale . Nei
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                    rari casi in cui si trova impiegato il termine “pubblico” nella documen-
                    tazione disponibile, usato in relazione a spazi, edifici e infrastrutture
                    cittadine, lo stato giuridico e la disponibilità di tali beni non è altro
                    dall’afferenza al demanio regio . La condizione giuridica della città me-
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                    ridionale, regia o infeudata che fosse, vincolava la reale disponibilità e
                    la pienezza dei diritti esercitabili dagli abitanti sulla sua realtà mate-
                    riale, riconoscendo ai governi cittadini la mera responsabilità di ma-
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                    nutenzione e disciplinamento d’utilizzo .


                    York, 1980; A. Signorelli, Antropologia urbana. Introduzione alla ricerca in Italia, Guerini
                    e Associati, Milano, 1999; J. Gehl, Life between buildings. Using public space, Island
                    Press, Washington - Covelo - London, 1980; M. Carmona, S. Tiesdell, T. Heath, T. Oc,
                    Public Places Urban Spaces. The dimensions of urban design, Elsevier, Oxford, 2010.
                       5  F. Senatore, Distrettuazioni intermedie e federazioni rurali nel Regno di Napoli, in F.
                    Lattanzio, G. M. Varanini (a cura di), I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambia-
                    mento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI), Atti del XV
                    Convegno di Studi del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato
                    (San Miniato, 22-24 settembre 2016), Firenze University Press, Firenze, 2018, pp. 341-
                    370. Sull’articolato interesse nutrito per la definizione dei “beni comuni” si rimanda al
                    repertorio bibliografico curato da Riccardo Rao, Le risorse collettive nell’Italia medievale,
                    «Reti medievali-Repertorio», 12 (2007), (http://www.rm.unina.it/repertorio/rm-riccardo
                    -rao-communia.html); e a D. Cristoferi, Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla pro-
                    prietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze
                    internazionali, «Studi storici», 57/3 (2016), pp. 577-604.
                       6  Chiarificatori in questo senso i contenuti della supplica mossa nel 1442 dall’Uni-
                    versità di Manfredonia ad Alfonso il Magnanimo. Il lungo elenco di richieste presentate
                    al sovrano contemplava, tra le altre cose, il permesso per i cittadini che avevano co-
                    struito “nei luoghi pubblici et demaniali”, di continuare a godere della piena proprietà
                    di quanto già edificato senza alcuna restrizione da parte degli ufficiali regi: «Item perché
                    nella dicta cita nelli lochi puplici et demaniali sonno facti et principati de fare case, fossi
                    de grani, scali de petre de Menyano, gayfi et altri edificii per ornamento et augmento
                    dela  dicta  cita,  dignaretur  ipsa  maiestas  permictere  como  se  stanno  et  concedere  et
                    confermarili ad li patroni che silli poczano gaudere senza nissuno impaczo de officiali
                    dela vostra maiestà, ad chi appartenesse correggere li dicti edifici», cfr. Archivo de la
                    Corona de Aragón, Cancillerìa, Registros, n. 2902, cc. 124v-127r, c. 126; ed anche C.
                    López Rodríguez, S. Palmieri (a cura di), I Registri Privilegiorum di Alfonso il Magnanimo
                    della Serie Neapolis dell’Archivio della Corona d’Aragona, Accademia Pontaniana, Na-
                    poli, 2018, p. 33.
                       7  Alcune ricerche hanno voluto interpretare i provvedimenti emanati per la ripara-
                    zione o manutenzione della cinta muraria come prova dell’esistenza di un interesse dei
                    governi  cittadini  alla  conservazione,  salvaguardia  o  tutela  di  un  bene  pubblico,


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Agosto 2023
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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