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270 Rosanna Alaggio
Non casualmente, come ha fatto notare già Francesca Bocchi, non
si può dire che le città del Regno abbiano elaborato una vera e propria
regolamentazione in materia urbanistica . Né i contenuti degli usi con-
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suetudinari, prevalentemente concernenti i rapporti di diritto civile e
la cui vigenza era tollerata quando non in contrasto con le disposizioni
regie, si dimostrano competenti in relazione alla programmazione o
alle prescrizioni relative a questo aspetto .
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Statuti, Ordinamenti e Capitoli, frequentemente tramandati da sil-
logi di più tarda compilazione, come i cosiddetti Libri Rossi di cui si
doteranno molte città meridionali tra XVI e XVIII sec., restituiscono
regolamenti ispirati a norme di carattere generale, dettate più dalla
volontà del potere centrale di uniformare la prassi amministrativa che
da indirizzi o scelte operate autonomamente dalle Universitates, e per
questo solo marginalmente in grado di rifletterne istanze o bisogni spe-
cifici espressi dal basso . Anche le prescrizioni dell’ufficio baiulare,
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pervenuteci in numero consistente, fanno fronte in maniera mecca-
nica a necessità legate al mantenimento dell’ordine pubblico, alle fun-
zioni di polizia dei campi, fissano regole per la salvaguardia delle con-
dizioni igienico-sanitarie o per la manutenzione di infrastrutture di-
fensive. Quest’ultime recepite dai governi cittadini piuttosto come ne-
cessaria soddisfazione di un obbligo cui sono vincolate le comunità
dimenticando che la stessa nozione di “pubblico” è inapplicabile alle infrastrutture delle
città del Regno e proprio perché la relativa condizione giuridica impedisce loro di di-
sporre di un patrimonio comune. Altro discorso è la contrattazione intessuta con il po-
tere centrale o con l’autorità feudale per ottenere il riconoscimento quanto meno dell’uso
collettivo su qualsiasi bene incluso nel perimetro urbano diverso dalla proprietà privata,
che è sempre afferente al demanio regio o, eventualmente, oggetto di concessione feu-
dale. Come questi volumi e infrastrutture, lo spazio urbano nel suo insieme è assogget-
tato ad un’autorità che non è certo quella del governo cittadino.
8 F. Bocchi, I sistemi urbani, in S. Gensini (a cura di), Le Italie del tardo Medioevo,
Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Pisa, 1990, pp. 93-119,
111-114; G. Cherubini, Le città italiane dell’età di Dante, Pacini Editore, Pisa, 1991, pp.
15-22, 47-49.
9 G. Fasoli, Città e campagne nell’Italia meridionale (secc. XII - XIV), «Storia della città.
Rivista internazionale di storia urbana e territoriale», 36 (1986), pp. 105-106; G. Muto,
Istituzioni dell'Universitas e ceti dirigenti locali, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), Storia
del Mezzogiorno, VIII, Aspetti e problemi del Medioevo e dell’età moderna, Editalia, Roma,
1994, pp. 19-67, 29-32.
10 B. Sasse Tateo, Scrittura prammatica e memoria cittadina nel Mezzogiorno tardo
medievale: i «libri rossi» di Puglia, in C. Bastia, M. Bolognani, F. Pezzarossa (a cura di),
La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed età moderna, Il Nove, Bologna,
1995, pp. 467-475; N. F. Faraglia, Il Comune nell’Italia meridionale (1101-1806), Tipo-
grafia della Regia Università, Napoli, 1883; F. Trinchera, Codice aragonese, Stabilimento
tipografico G. Cattaneo, Napoli, 1866-1874; N.F. Faraglia, Codice diplomatico sulmo-
nese, R. Carabba, Lanciano, 1888; F. Calasso, La legislazione statutaria dell’Italia meri-
dionale, Signorelli, Bologna, 1929; G. Cassandro, Il Comune meridionale nell’età arago-
nese, Atti del Congresso Internazionale di studi sull'età aragonese (Bari, 15-18 Dicem-
bre 1968), Società di Storia patria pugliese, Bari, 1972, pp. 147-167.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Agosto 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)