Page 93 - Rivista58_BR_con_cop
P. 93
«Absolutamente no entra obispo si no el que presenta y nombra su Magestad»... 319
quelle che si doverebbono a questa corte [di Roma], et con questo mezzo
non permettono che qua ne venghi veruna» .
16
Parallelamente ai negoziati, il viceré di Sicilia Marcantonio Colonna
mise in atto un progetto di riorganizzazione delle magistrature del Re-
gno e di definizione delle rispettive competenze, con l’obiettivo di raf-
forzare lo stesso istituto vicereale. Il progetto, già perseguito da uno
dei suoi predecessori, Juan de Vega, faceva leva precisamente sul Tri-
bunale della Regia Monarchia, che fu regolamentato per la prima volta
in maniera sistematica con le Nuove Ordinationi del 1580 e con una
prammatica del giugno 1582, riguardante le procedure da seguire in
quel foro .
17
Queste disposizioni avevano uno sfondo storico-giuridico di riferi-
mento ben preciso, elaborato dal protonotaro del Regno di Sicilia An-
tonio Scibecca, incaricato dallo stesso viceré di uno studio da utiliz-
zare durante i negoziati in corso con la Santa Sede . Il giurista sici-
18
liano non solo collegava il privilegio della Legazia con le tradizioni giu-
ridiche catalano-aragonese e gallicana, all’interno delle quali le prero-
gative statali sulla Chiesa avevano ampio spazio, ma fondava su questi
presupposti storici anche l’autorità del viceré, «investito di un forte
potere legislativo e giudiziario, con potestà derogatoria rispetto ai ca-
pitoli del Regno: che dovesse cioè essere idem quod Rex anche nella
potestà legaziale» .
19
Altra manifestazione visibile di questa preminenza in ambito eccle-
siastico era il seggio riservato al viceré nelle cattedrali siciliane, posto
di fronte a quello del vescovo e in posizione più elevata , tanto che il
20
cardinale e arcivescovo di Palermo Giannettino Doria nella relazione
della sua prima visita ad limina (1611) rivendicò agli occhi del ponte-
fice il merito di aver elevato la cattedra episcopale «quasi al paro di
16 S. Giordano (ed.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici, 1605-
1621, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2003, vol. I, p. 330. In alcuni Stati italiani (Ge-
nova, Toscana, Napoli) un’analoga «funzione di mantenere all’interno dei confini statali
la conflittualità locale, impedendo alla corte di Roma di ingerirsi per questa via negli
affari interni dello Stato», assolsero spesso i tribunali dei metropoliti e delle nunziature:
M. Cavarzere, La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale, Pisa
University Press, Pisa, 2012, p. 11.
17 M.T. Napoli, La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»,
Jovene, Palermo, 2012, pp. 326-333; L. Scalisi, Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni
concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento, Viella, Roma, 2004, pp. 17-22; G. Cesino
Foglietta, Pragmaticarum Regni Siciliae, Apud Joseph Gramignani, Panormi, 1700, vol.
III, pp. 47-53: Titulus VIII, De officio judicis Regiae Monarchiae eiusque praeminentia et
jurisdictione, pragmatica I.
18 Lo stesso titolo, Resolutiones septem dubiorum, si riferiva proprio ai rilievi critici
riguardanti la Regia Monarchia, avanzati in quell’occasione dalla delegazione pontificia.
19 M.T. Napoli, La Regia Monarchia di Sicilia cit., pp. 340-393 (citazione a p. 355).
20 G. Zito, Sicilia, in Id. (a cura di), Storia delle Chiese di Sicilia, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 66.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Agosto 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)