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«Absolutamente no entra obispo si no el que presenta y nombra su Magestad»...  323


                    2. Romsa versus Madrid: le due guerre dei vicari apostolici
                        (1601-04, 1630-32)

                       Paradossalmente,  tuttavia,  l’abbondanza  di  poteri  ecclesiastici
                    controllati dalla Corona in Sicilia non costituiva di per sé un freno
                    alla proliferazione di controversie giurisdizionali tra i fori del regno:
                    ogni tribunale cercava infatti di mettere la sua falcem in alienam
                    messem,  allargando  le  proprie  prerogative  su  reati  e  imputati .
                                                                                      34
                    Questi ultimi, molto spesso chierici, erano ben coscienti di questa
                    competizione e cercavano, spesso con successo, di approfittarne a
                    proprio vantaggio, a volte arrivando a coinvolgere congregazioni e
                    tribunali romani. In tal modo si contravveniva al divieto di appello
                    extra regnum tutelato dalla Legazia apostolica e si apriva la cosid-
                    detta “porta di Roma” . Va da sé che tutto ciò si traducesse in un
                                          35
                    ostacolo agli sforzi dei vescovi tridentini per disciplinare il proprio
                    clero. Per questa via, infatti, si producevano

                    quell’inconvenienti che altre volte [...] si hanno visto succedere nelle persone
                    ecclesiastiche di questo Regno con impegnare dopo la Santità di nostro Si-
                    gnore e la S. Sede apostolica a defender quel che non è stato né sua intentione
                    né suo ordine, però cose emanate per passione di parti e per dimentichezza de
                    Ministri ordinarii de tribunali 36 .

                       In determinati frangenti, invece, la Santa Sede tentò ben consape-
                    volmente  di  intaccare  la  potestà  ecclesiastica  dei  sovrani,  inviando
                    commissari (o delegati) e vicari apostolici in diocesi litigiose (vescovo
                    contro comunità cittadine). Le conseguenze di tali ingerenze – tali per
                    lo meno agli occhi della Corona spagnola – sono ben sintetizzate fin


                       34  L’espressione è utilizzata da Alfonso il Magnanimo in una prammatica del 1428,
                    nella quale ordinava alle autorità laiche, regie e feudali, «di non osteggiare la giurisdi-
                    zione ecclesiastica – giacché spesso e volentieri essi ponevano “falcem in alienam mes-
                    sem”»: M.T. Napoli, La Regia Monarchia di Sicilia cit., p. 74.
                       35  M. Mancino, G. Romeo, Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli eccle-
                    siastici nell’Italia della Controriforma, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 129-35. Qualcosa
                    di molto simile accadeva in Spagna con i capitoli cattedrali e gli ordini religiosi, i cui
                    agenti «obtienen, con una facilidad que no deja de ser significativa, que la Rota romana
                    impida a cualquier otro juez intervenir»: I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero
                    secular cit., p. 371. Per un interessante caso siciliano di «ingorghi giurisdizionali» che
                    negli anni ’20 del ’600 coinvolsero la Congregazione dell’Immunità (vedi documento ci-
                    tato alla nota successiva), i tribunali romani della Rota e dell’Uditore della Camera, e
                    quelli siciliani della Regia Monarchia, dell’Inquisizione, della Crociata e dell’arcivescovo
                    di Messina, cfr. F. D’Avenia, La Chiesa del re cit., pp. 129-138.
                       36  Aav, Ci, Acta 1627, settembre-novembre, Relatione del successo del negotio delli
                    preti di Randazzo nelle carceri arcivescovali di questa città di Messina e delli disturbi di
                    giurisdittione fra il giudice della Monarchia di quel Regno et l’arcivescovo di detta città
                    così sopra il sudetto fatto come li altri che si dà al medesimo signor cardinal Barberino et
                    alla sacra Congregatione alli quali toccarà conoscere et essaminare le sudette cause.


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Agosto 2023
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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