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«Absolutamente no entra obispo si no el que presenta y nombra su Magestad»... 323
2. Romsa versus Madrid: le due guerre dei vicari apostolici
(1601-04, 1630-32)
Paradossalmente, tuttavia, l’abbondanza di poteri ecclesiastici
controllati dalla Corona in Sicilia non costituiva di per sé un freno
alla proliferazione di controversie giurisdizionali tra i fori del regno:
ogni tribunale cercava infatti di mettere la sua falcem in alienam
messem, allargando le proprie prerogative su reati e imputati .
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Questi ultimi, molto spesso chierici, erano ben coscienti di questa
competizione e cercavano, spesso con successo, di approfittarne a
proprio vantaggio, a volte arrivando a coinvolgere congregazioni e
tribunali romani. In tal modo si contravveniva al divieto di appello
extra regnum tutelato dalla Legazia apostolica e si apriva la cosid-
detta “porta di Roma” . Va da sé che tutto ciò si traducesse in un
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ostacolo agli sforzi dei vescovi tridentini per disciplinare il proprio
clero. Per questa via, infatti, si producevano
quell’inconvenienti che altre volte [...] si hanno visto succedere nelle persone
ecclesiastiche di questo Regno con impegnare dopo la Santità di nostro Si-
gnore e la S. Sede apostolica a defender quel che non è stato né sua intentione
né suo ordine, però cose emanate per passione di parti e per dimentichezza de
Ministri ordinarii de tribunali 36 .
In determinati frangenti, invece, la Santa Sede tentò ben consape-
volmente di intaccare la potestà ecclesiastica dei sovrani, inviando
commissari (o delegati) e vicari apostolici in diocesi litigiose (vescovo
contro comunità cittadine). Le conseguenze di tali ingerenze – tali per
lo meno agli occhi della Corona spagnola – sono ben sintetizzate fin
34 L’espressione è utilizzata da Alfonso il Magnanimo in una prammatica del 1428,
nella quale ordinava alle autorità laiche, regie e feudali, «di non osteggiare la giurisdi-
zione ecclesiastica – giacché spesso e volentieri essi ponevano “falcem in alienam mes-
sem”»: M.T. Napoli, La Regia Monarchia di Sicilia cit., p. 74.
35 M. Mancino, G. Romeo, Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli eccle-
siastici nell’Italia della Controriforma, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 129-35. Qualcosa
di molto simile accadeva in Spagna con i capitoli cattedrali e gli ordini religiosi, i cui
agenti «obtienen, con una facilidad que no deja de ser significativa, que la Rota romana
impida a cualquier otro juez intervenir»: I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero
secular cit., p. 371. Per un interessante caso siciliano di «ingorghi giurisdizionali» che
negli anni ’20 del ’600 coinvolsero la Congregazione dell’Immunità (vedi documento ci-
tato alla nota successiva), i tribunali romani della Rota e dell’Uditore della Camera, e
quelli siciliani della Regia Monarchia, dell’Inquisizione, della Crociata e dell’arcivescovo
di Messina, cfr. F. D’Avenia, La Chiesa del re cit., pp. 129-138.
36 Aav, Ci, Acta 1627, settembre-novembre, Relatione del successo del negotio delli
preti di Randazzo nelle carceri arcivescovali di questa città di Messina e delli disturbi di
giurisdittione fra il giudice della Monarchia di quel Regno et l’arcivescovo di detta città
così sopra il sudetto fatto come li altri che si dà al medesimo signor cardinal Barberino et
alla sacra Congregatione alli quali toccarà conoscere et essaminare le sudette cause.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Agosto 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)