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Il reclutamento dei ‘giovani’ delle aziende toscane nella Spagna andalusa… 129
Il contributo di questo personale toscano (e non solo) non deve essere
sottovalutato poiché ricevendo procure più o meno ampie, nell’espleta-
mento delle loro mansioni essi rappresentavano in tutto e per tutto la
ditta verso terzi. Quale che fosse il loro compito, il buon nome di
un’azienda passava pure attraverso il loro operato. Come vedremo, al-
cuni si sarebbero dimostrati inadeguati, comunque poco inclini a quella
vita; altri avrebbero fatto tesoro dell’esperienza riuscendo in seguito a
fare il grande passo e arrivare a mettersi in proprio.
2. I ‘giovani’ del Garzoni
Il caso del lucchese Paolo Garzoni, che ai tre quarti circa del Seicento
dislocò la propria Casa di negozio da Cadice a Siviglia per rimanervi fino
alla fine degli anni Ottanta, può far luce sui ‘giovani’ toscani avviati a
un periodo di tirocinio nelle principali città dell’Andalusia.
Con le dovute cautele, iniziamo col circoscrivere l’utilizzo del-
l’espressione ‘giovane’, termine ad ampio spettro nei documenti, che
racchiude in sé una molteplice valenza. Pare indicare in modo gene-
rico e indistinto il personale subalterno al direttore («ministro»), dal-
l’apprendista al più esperto impiegato, da inquadrare nelle mansioni
del negozio: scritturale, contabile, cassiere, riscuotitore di crediti, ma-
gazziniere ecc. Condizioni necessarie a definirne i contorni erano l’as-
senza del suo nome nella ragione sociale dell’azienda e l’esclusione dal
diritto di firma («complimento»), prerogativa riservata ai soci ammini-
stratori o da essi delegata ad altri . Perciò il riferimento all’età non è
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d’obbligo, ma spesso coincideva. Chi godeva di questo status doveva
ancora scalare i gradini della professione mercantile e il rischio che
correva era quello di rimanere ‘giovane’ a lungo, senza riuscire a com-
piere avanzamenti di carriera.
Il loro reclutamento avveniva per effetto degli accordi contrattuali
esplicitati nell’atto costitutivo della società, mentre la selezione vera e
propria, per i più, ricadeva all’interno dei rapporti parentali degli inte-
ressati del negozio; sebbene alcuni venissero ingaggiati sul posto. Pote-
vano arrivare in un’azienda anche per altre vie, dietro raccomandazione
di un socio o di un corrispondente, e in quest’ultimo caso, oltre ad am-
29 Riferendosi ai fratelli della cognata, Garzoni riferisce che uno di essi era inten-
zionato a portarsi in Spagna «et assistere in qualità di giovane senza nome e com-
plimento», Asl, Archivio Garzoni, vol. 62, n. 254, Cadice-Lucca, Paolo Garzoni a An-
drea Garzoni, 25 luglio 1679, cc. n.n.; in generale sulle clausole dell’accomandita,
in specifico sul ‘complimento’, cfr., G. Fierli, Della società chiamata accomandita e
di altre materie mercantili secondo le leggi, e statuti veglianti in Toscana trattato
dell’avvocato Gregorio Fierli giureconsulto fiorentino. Parte prima seconda 1, Stampe-
ria Antonio Brazzini, Firenze, 1803, p. 36.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)