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Morire in ospedale: il malato e il notaio (Palermo, 1435) 17
Fig. 2 - Il testamento. Paris, B.N., Ms. français 4367, c. 46v. Stile du droit français, s. XV 32
Dopo la confessione il prete avrebbe dovuto annotare, alla presenza
dell’ospedaliere e del tesoriere, «tucti denari et robbi ki lu poviru ha-
vissi», beni che gli sarebbero stati restituiti nell’eventualità di una gua-
rigione. Se il malato fosse morto senza testamento, il prete avrebbe do-
vuto avvertire il procuratore «et farili la nota di li denari et robbi pre-
dicti»; il procuratore si sarebbe incaricato di vendere quanto non neces-
sario all’uso dell’ospedale e il ricavato sarebbe stato assegnato al teso-
riere, che l’avrebbe segnato nel suo quaderno. Se infine, ed è questo il
caso di Andrea, lu poviru oy malatu avesse fatto testamento, «si facza et
adimplexa la voluntati di lu testaturi» .
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32 Ringrazio il professore Daniel Piñol Alabert (Universitat de Barcelona) per la
condivisione dell’immagine.
33 Asp, Rc, reg. 78, cc. 323v.-326; S. Sambito Piombo, Fonti archivistiche cit., pp.
37-38.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)