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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845 181
La risposta era immediata, ed arrivava direttamente dal Board of
Trade, a cui lo stesso Ministro Palmerston si era rivolto. La commis-
sione sosteneva che i vantaggi offerti all’esportazione di zucchero raf-
finato dai porti del Regno Unito erano concessi solo a quei paesi stra-
nieri che avevano stipulato un trattato di reciprocità con la Gran Bre-
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tagna; in mancanza di ciò, i bastimenti napoletani erano considerati
sullo stesso piano di qualsiasi altro paese straniero . Inoltre, come
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proseguiva la nota, i componenti del Board of Trade non potevano ac-
cogliere la richiesta dell’ambasciatore napoletano in quanto il commer-
cio britannico nel Regno delle Due Sicilie era stato sottoposto a grandi
disagi in varie circostanze.
La nota si chiudeva con un’apertura nei confronti del governo na-
poletano: «se fosse stato disposto ad adottare una politica commerciale
più liberale nei confronti della Gran Bretagna, i componenti del Board
of Trade avrebbero concesso i vantaggi richiesti, e inoltre, avrebbero
introdotto misure, concordate con il Ministro Palmerston, al fine di un
reciproco miglioramento delle relazioni commerciali tra i due paesi» .
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Il Board of Trade coglieva l’occasione offerta dalla richiesta del Conte
Ludolf, per sondare la disponibilità del governo napoletano ad aprire
un negoziato con l’Inghilterra per un nuovo trattato commerciale ba-
sato sulla reciprocità .
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Il diplomatico napoletano si dimostrava disposto ad avviare una
trattativa con la finalità di migliorare le relazioni commerciali tra i due
paesi. Iniziavano così le trattative che, con alterne vicende e diverse
interruzioni, si sarebbero concluse, dopo circa un decennio, con la sti-
pulazione di un nuovo trattato di commercio .
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La disponibilità del diplomatico napoletano suscitò un dibattito
all’interno del consiglio del Board of Trade. Secondo alcuni compo-
nenti della Commissione, l’ambasciatore napoletano si riferiva ad un
trattato di navigazione tra i due paesi, così come già stipulato dalla
Gran Bretagna con altri paesi, e non ad un trattato di commercio .
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66 Col trattato di reciprocità i contraenti si concedono a titolo esclusivo su tutte
le loro frontiere e tutti i loro territori reciproci vantaggi economici. Formano oggetto
di trattati di reciprocità il traffico di frontiera, il regime doganale, il regime generale
del commercio estero dei contraenti. Cfr. A. Puma, I trattati di commercio, Fortuna
Editore, Roma, 1951, p. 33.
67 Tna, Fo, 70/137, pp. 3-4, 16 May - 1831.
68 Tna, Fo, 70/137, p. 5, 19 May - 1831.
69 Ivi, p. 6.
70 Cfr. E. Pontieri, Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento
cit., pp. 341-348; T. Del Conte, La politica commerciale del Regno delle Due Sicilie
dal 1815 al 1858 cit., pp. 156-159.
71 Tna, Fo, 70/137, p. 10, 18 June - 1831.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)