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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845              181


                         La risposta era immediata, ed arrivava direttamente dal Board of
                    Trade, a cui lo stesso Ministro Palmerston si era rivolto. La commis-
                    sione sosteneva che i vantaggi offerti all’esportazione di zucchero raf-
                    finato dai porti del Regno Unito erano concessi solo a quei paesi stra-
                    nieri che avevano stipulato un trattato di reciprocità  con la Gran Bre-
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                    tagna; in mancanza di ciò, i bastimenti napoletani erano considerati
                    sullo stesso piano di qualsiasi altro paese straniero . Inoltre, come
                                                                        67
                    proseguiva la nota, i componenti del Board of Trade non potevano ac-
                    cogliere la richiesta dell’ambasciatore napoletano in quanto il commer-
                    cio britannico nel Regno delle Due Sicilie era stato sottoposto a grandi
                    disagi in varie circostanze.
                         La nota si chiudeva con un’apertura nei confronti del governo na-
                    poletano: «se fosse stato disposto ad adottare una politica commerciale
                    più liberale nei confronti della Gran Bretagna, i componenti del Board
                    of Trade avrebbero concesso i vantaggi richiesti, e inoltre, avrebbero
                    introdotto misure, concordate con il Ministro Palmerston, al fine di un
                    reciproco miglioramento delle relazioni commerciali tra i due paesi» .
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                    Il Board of Trade coglieva l’occasione offerta dalla richiesta del Conte
                    Ludolf, per sondare la disponibilità del governo napoletano ad aprire
                    un negoziato con l’Inghilterra per un nuovo trattato commerciale ba-
                    sato sulla reciprocità .
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                         Il diplomatico napoletano si dimostrava disposto ad avviare una
                    trattativa con la finalità di migliorare le relazioni commerciali tra i due
                    paesi. Iniziavano così le trattative che, con alterne vicende e diverse
                    interruzioni, si sarebbero concluse, dopo circa un decennio, con la sti-
                    pulazione di un nuovo trattato di commercio .
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                         La disponibilità del diplomatico napoletano suscitò un dibattito
                    all’interno  del  consiglio  del  Board  of  Trade.  Secondo  alcuni  compo-
                    nenti della Commissione, l’ambasciatore napoletano si riferiva ad un
                    trattato di navigazione tra i due paesi, così come già stipulato dalla
                    Gran Bretagna con altri paesi, e non ad un trattato di commercio .
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                       66  Col trattato di reciprocità i contraenti si concedono a titolo esclusivo su tutte
                    le loro frontiere e tutti i loro territori reciproci vantaggi economici. Formano oggetto
                    di trattati di reciprocità il traffico di frontiera, il regime doganale, il regime generale
                    del commercio estero dei contraenti. Cfr. A. Puma, I trattati di commercio, Fortuna
                    Editore, Roma, 1951, p. 33.
                       67  Tna, Fo, 70/137, pp. 3-4, 16 May - 1831.
                       68  Tna, Fo, 70/137, p. 5, 19 May - 1831.
                       69  Ivi, p. 6.
                       70  Cfr. E. Pontieri, Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento
                    cit., pp. 341-348; T. Del Conte, La politica commerciale del Regno delle Due Sicilie
                    dal 1815 al 1858 cit., pp. 156-159.
                       71  Tna, Fo, 70/137, p. 10, 18 June - 1831.


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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