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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845 185
manifatture della Gran Bretagna, senza ricevere alcuna compensa-
zione non poteva cedere sulla riduzione del 10% attualmente goduto.
Si proponeva pertanto una riduzione della metà del dazio sui prodotti
di cotone, così da compensare con gli interessi delle manifatture in-
glesi, attuando inoltre un prezzo più basso sul mercato di Napoli;
4) L’abolizione del 10% sui prodotti importati dai paesi che gode-
vano del privilegio di bandiera, doveva valere anche per la marineria
napoletana, con l’ulteriore condizione che nessun altro vantaggio
esclusivo doveva essere dato a qualsiasi merce importata dalla ban-
diera nazionale che non fosse parimenti goduto dalle tre Potenze;
5) Nel caso di pesci o altre merci venivano buttati in mare per
ordine delle dogane o degli uffici preposti, e non soggetti a dazio, o
anche quando le merci sbarcate sembravano danneggiate dall’acqua
di mare o da qualsiasi altra casualità che esentava dal pagamento del
dazio, necessitava adottare un nuovo sistema come quello utilizzato
per le merci provenienti dai paesi confinanti;
6) Avendo riconosciuto delle agevolazioni in seguito alla pubbli-
cazione del presente trattato, non applicate nelle regolamentazioni do-
ganali, un accordo privato era stato raggiunto tra il Cav. De Medici,
Ministro delle Finanze, e Sir Henry Lushington, console generale bri-
tannico, il quale includeva quest’accordo privato nella nuova conven-
zione;
7) Per preservare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del trattato in vigore, ed
evitare così gli inconvenienti che si erano presentati, sarebbero stati
necessari maggiori chiarimenti sul senso reale del trattato: per esem-
pio il diritto dei sudditi britannici sulle loro proprietà, che doveva es-
sere sottoposto solamente alla legge napoletana, al fine di impedire in
futuro azioni di polizia nei confronti dei loro depositi, abitazioni, o di
essere sottoposti a controlli sui documenti senza una specifica sen-
tenza pubblicata da qualche tribunale competente, l’esenzione del ser-
vizio militare, di mare e di terra, che nessuna truppa militare o civile
potesse essere acquartierata in possedimenti di sudditi britannici.
Questi erano i diritti di viaggio e residenza nei territori siciliani che
dovevano essere specificati nel trattato;
8) Se un nuovo trattato doveva essere stipulato, la Gran Bretagna
doveva chiedere come condizione preliminare, tra tutte le questioni
poste in essere, lo Stallaggio .
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In conclusione, i dazi sui seguenti articoli di produzione dei terri-
tori e dipendenze delle tre Potenze, dopo la ratifica del trattato, dove-
vano essere ridotti nel seguente modo:
84 Lo stallaggio era la tassa che si pagava per il ricovero delle imbarcazioni nei
porti. (Tna, Fo, 70/137, pp. 134-136, 23 June - 1833).
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)