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Il trattato di commercio anglo-napoletano del 1845              185


                    manifatture  della  Gran  Bretagna,  senza  ricevere  alcuna  compensa-
                    zione non poteva cedere sulla riduzione del 10% attualmente goduto.
                    Si proponeva pertanto una riduzione della metà del dazio sui prodotti
                    di cotone, così da compensare con gli interessi delle manifatture in-
                    glesi, attuando inoltre un prezzo più basso sul mercato di Napoli;
                         4)  L’abolizione del 10% sui prodotti importati dai paesi che gode-
                    vano del privilegio di bandiera, doveva valere anche per la marineria
                    napoletana,  con  l’ulteriore  condizione  che  nessun  altro  vantaggio
                    esclusivo doveva essere dato a qualsiasi merce importata dalla ban-
                    diera nazionale che non fosse parimenti goduto dalle tre Potenze;
                         5)  Nel caso di pesci o altre merci venivano buttati in mare per
                    ordine delle dogane o degli uffici preposti, e non soggetti a dazio, o
                    anche quando le merci sbarcate sembravano danneggiate dall’acqua
                    di mare o da qualsiasi altra casualità che esentava dal pagamento del
                    dazio, necessitava adottare un nuovo sistema come quello utilizzato
                    per le merci provenienti dai paesi confinanti;
                         6)  Avendo riconosciuto delle agevolazioni in seguito alla pubbli-
                    cazione del presente trattato, non applicate nelle regolamentazioni do-
                    ganali, un accordo privato era stato raggiunto tra il Cav. De Medici,
                    Ministro delle Finanze, e Sir Henry Lushington, console generale bri-
                    tannico, il quale includeva quest’accordo privato nella nuova conven-
                    zione;
                         7)  Per preservare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del trattato in vigore, ed
                    evitare così gli inconvenienti che si erano presentati, sarebbero stati
                    necessari maggiori chiarimenti sul senso reale del trattato: per esem-
                    pio il diritto dei sudditi britannici sulle loro proprietà, che doveva es-
                    sere sottoposto solamente alla legge napoletana, al fine di impedire in
                    futuro azioni di polizia nei confronti dei loro depositi, abitazioni, o di
                    essere sottoposti a controlli sui documenti senza una specifica sen-
                    tenza pubblicata da qualche tribunale competente, l’esenzione del ser-
                    vizio militare, di mare e di terra, che nessuna truppa militare o civile
                    potesse  essere  acquartierata  in  possedimenti  di  sudditi  britannici.
                    Questi erano i diritti di viaggio e residenza nei territori siciliani che
                    dovevano essere specificati nel trattato;
                         8)  Se un nuovo trattato doveva essere stipulato, la Gran Bretagna
                    doveva  chiedere  come  condizione  preliminare,  tra  tutte  le  questioni
                    poste in essere, lo Stallaggio .
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                         In conclusione, i dazi sui seguenti articoli di produzione dei terri-
                    tori e dipendenze delle tre Potenze, dopo la ratifica del trattato, dove-
                    vano essere ridotti nel seguente modo:


                       84  Lo stallaggio era la tassa che si pagava per il ricovero delle imbarcazioni nei
                    porti. (Tna, Fo, 70/137, pp. 134-136, 23 June - 1833).


                                                 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
                                                           ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
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