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184 Vincenzo Pintaudi
calcolo delle perdite che tale rinuncia avrebbe comportato . A tal fine
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il Board of Trade si affrettava a redigere una piattaforma programma-
tica per la trattativa alla luce della richiesta della controparte napole-
tana. L’abbandono della riduzione del 10% su tutte le merci importate
nel Regno delle Due Sicilie poneva una serie di problematiche; secondo
il Board of Trade «non era possibile sacrificare la riduzione del 10%
per avere in cambio solo un vantaggio esclusivo su due articoli» . Il
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governo napoletano – proseguiva la nota – non poteva ottenere tale
abbandono senza un’adeguata compensazione, ovvero una conces-
sione di reciproci vantaggi. In tal senso c’era già stata una proposta
da parte britannica che consisteva nella riduzione della metà del dazio
posto sugli oli esportati dai domini napoletani , o comunque su un
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altro prodotto importato in Inghilterra; l’esito però era stato negativo.
Da queste e altre valutazioni, scaturivano i punti programmatici per
la negoziazione del nuovo trattato, da presentare in sede di negozia-
zione al governo delle Due Sicilie. Era opinione dei componenti del
Board of Trade che, per ottenere l’abolizione definitiva della riduzione
del 10%, il trattato in vigore doveva essere annullato, e uno nuovo
stipulato secondo i seguenti principi:
1) Un trattato simile doveva essere concordato con la Francia e la
Spagna; inoltre nessun’altra potenza poteva ottenere vantaggi non
concessi alla Gran Bretagna;
2) La Gran Bretagna non poteva sottovalutare la questione posta
dall’abbandono della riduzione del 10%, che significava la nascita di
un libero commercio con le antiche colonie della Spagna e del Porto-
gallo, e parimenti l’apertura di traffici con gli Stati Uniti d’America. Era
doveroso dunque, che una tassa accompagnasse tale concessione. Era
inoltre necessario stabilire che lo zucchero proveniente dalla Gran
Bretagna, dalla Francia e dalla Spagna non poteva, in alcun momento,
subire alcun aumento della tassazione, oltre quella già prevista nei
domini siciliani. Questa clausola era considerata come compensazione
degli interessi coloniali della Gran Bretagna;
3) Il governo napoletano, avendo fatto oggetto della sua politica
economica la protezione e l’incoraggiamento delle manifatture nazio-
nali e non volendo attenuare questo sistema contro gli interessi delle
81 Tna, Fo, 70/137, p. 76, 11 July - 1833.
82 Tna, Fo, 70/137, p. 133, 23 June - 1833.
83 L’attenzione dei componenti del Board of Trade sul commercio dell’olio d’oliva
confermava l’importanza del prodotto nelle relazioni commerciali e diplomatiche
tra i due paesi, ma nello stesso tempo si faceva sempre più pressante, da ambo le
parti, l’esigenza di una revisione degli accordi commerciali. Cfr. V. Pintaudi, Un
episodio delle relazioni commerciali tra Gran Bretagna e Regno delle Due Sicilie: “la
questione degli oli napoletani” cit., p. 158.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XXI - Aprile 2024
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)