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locali. Le norme riguardavano l’impossibilità di coniugarsi con eretici,
le sepolture dei forestieri, e il divieto di farsi curare da medici non cat-
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tolici . In realtà, la pratica era assai più variegata, e proprio una legi-
slazione tanto intransigente si scontrava con la gestione concreta dei
casi che gli inquisitori si trovavano ad affrontare. Talvolta fin dagli inizi
degli anni venti si erano ventilate soluzioni più moderate, nonostante
l’opposizione dei vertici del Sant’Ufficio.
Il padre Claudio Seripandi gesuita, che dimora costì, ha fatto istanza che
gli inglesi heretici protestanti, massimamente i nobili che vengono costì alla
giornata, siano tolerati quando non danno scandalo nell’esteriore, etsi la spe-
ranza probabile della conversione et riductione loro alla santa fede cattolica
[…], essendosi trattato nella suddetta Congregatione avanti nostro Signore […
] la Santità Sua ha risoluto che […] ella non toleri gli heretici inglesi, o da altre
nationi che vengono costì alla giornata, et havendo contro di essi inditii suffi-
cienti, faccia il debito dell’officio suo, ma se alcuno di essi mostrarà inclinatione
di convertirisi alla fede cattolica, et vorrà essere instrutto nella verità cattolica
contro l’heresie [lo farà] usando in ciò quella paternità, prudenza et circonspe-
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tione che richiede la gravità del negotio .
Da Roma si negava la possibilità a mercanti stranieri e viaggiatori
di recarsi liberamente negli Stati italiani. Ma proprio in risposta a tale
intransigenza crescevano le richieste di dispense e di permessi ecce-
zionali, e di frequente le conoscenze garantivano comunque ad alcuni
di potersi muovere nelle città. Vi erano poi gli studenti universitari,
come a Padova, le cui istituzioni avevano fatto pressione affinché si
concedessero alle nazioni dei forestieri (principalmente composte da
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tedeschi e inglesi) il privilegio di poter risiedere liberamente . La Repub-
blica stessa non aveva voluto chiudere le porte della sua capitale uni-
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versitaria ai benefici economici che studenti e mercanti apportavano .
Più complesso il caso di Siena, dove per esempio la garanzia di non
6 Acdf, Sant’Offizio, St. St. M 4-c, f. 13r.
7 Acaf, TIN-22.33, Millini Giovanni Garzia, doc. 9.
8 J. Woolfson, Padua and the Tudors. English Students in Italy, 1485-1603, James
Clarke&Co, Cambridge, 1998; G. Fedalto, Stranieri a Venezia e a Padova, in G. Arnaldi,
M. Pastore Stocchi (a cura di), Storia della Cultura veneta, Neri Pozza, Vicenza, 1976-1986,
vol. IV/2: Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento (1984), pp. 251-279.
9 A. Zannini, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec., Mar-
cianum Press, Venezia, 2009; G. Fedalto, Le minoranze straniere a Venezia tra politica e
legislazione, in H.-G. Beck, Manoussos Manoussacas, A. Pertusi (a cura di), Venezia,
centro di mediazione tra Oriente e Occidente (sec. XV-XVI): aspetti e problemi, Olschki,
Firenze, 1977, pp. 143-162; sulle minoranze non protestanti a Venezia vedi: G. Fedalto,
Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli
XV e XVI, Olschki, Firenze, 1967; G. Minchella, Musulmani, ebrei e cristiani nella Repub-
blica di Venezia (XVII secolo), Viella, Roma, 2014.
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Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVI - Dicembre 2019
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)